Art. 3.
(Limiti dell'attività professionale).

      1. Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo o all'elenco speciale, sia che l'esercizio della professione avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego privato o pubblico o di collaborazione a qualsiasi titolo.
      2. L'iscritto nell'elenco speciale di cui al comma 1 può esercitare la professione purché abbia regolato il proprio rapporto d'impiego con l'amministrazione di appartenenza con contratto part-time e ne abbia specifica autorizzazione.